Se si fotografano delle persone, con ritratti singoli o di gruppo, e nella fotografia i visi di una o più persone sono riconoscibili, per poter esporre od utilizzare le immagini in pubblico (internet,giornali,mostre etc.) è necessario per legge disporre della liberatoria.
La liberatoria è documento in cui il soggetto ritratto autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine.
La liberatoria deve essere compilata e conservata in due copie, una copia per il fotografo, l’altra copia per il soggetto ripreso.
Ogni fotografo, professionista o meno, deve essere a conoscenza di tre norme fondamentali della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) “ c.d. legge d’autore”.
- Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
- Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
- Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….).
La liberatoria non occorre nel caso si fotografino persone note o persone non conosciute riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni considerate di pubblico dominio.
Quest’ultima eccezione dell’art.97, “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, presuppone che la persona ritratta si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico.
Non deve trattarsi di ritratto in primo piano decontestualizzato dall’avvenimento, ma è necessario che si sia chiara la presenza in luogo e in presenza del pubblico (ad esempio un tifoso a manifestazione sportiva).
Non è necessaria l’autorizzazione per “fotografare” in quanto forma di libertà di espressione, se le fotografie fossero conservate privatamente non occorrerebbe alcun tipo di autorizzazione.
L’ autorizzazione è richiesta espressamente per legge in caso di pubblicazione, è reato pubblicare senza il consenso del soggetto fotografato
Esempi e normativa
http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto.htm
http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm
Esempio liberatoria fotografica in formato pdf |
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Esempio liberatoria fotografica per minore in formato pdf |
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